Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 260 del 20 ottobre 2020 è stata annunziata una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:


NORME CONTRO LA PROPAGANDA E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI INNEGGIANTI A FASCISMO E NAZISMO E LA VENDITA E PRODUZIONE DI OGGETTI CON SIMBOLI FASCISTI E NAZISTI

 

I cittadini interessati possono firmare la suddetta proposta di legge, negli uffici dei servizi demografici, siti in piazza Rosario Livatino, su appuntamento, stante l'attuale emergenza sanitaria, con i seguenti recapiti telefonici:
0957542418
0957542353
0957542403


I moduli sottoscritti e completati dovranno pervenire al comitato promotore entro il 31/03/2021

Progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352:

Art. 1

1. Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l' articolo 293 è aggiunto il seguente:

«Art. 293-bis. - (Propaganda del regime fascista e nazifascista). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici.

La pena di cui al primo comma è altresì aumentata di un terzo se il fatto è commesso con modalià ed atti espressivi dell'odio etnico o razziale.

All'articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole: «sino a» sono sostituite dalle seguenti:«da sei mesi a».

Art. 2

1. Al Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito in Legge 25 giugno 1993, n. 205, recante Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa all'art. 2 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
"1-bis. Qualora in pubbliche riunioni di cui al comma 1, l'esposizione riguardi emblemi o simboli riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco, la pena di cui all' art. 2 comma 1, è aumentata del doppio.

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