E’ fatto obbligo, ai proprietari e/o conduttori di aree incolte o in stato di abbandono o in precario stato di manutenzione, ricadenti in zone boscate, arborate, cespugliate o prettamente agricole o nelle zone di salvaguardia individuate nel “Piano Comunale Incendi di Interfaccia” ovvero costituenti pertinenze di villette, stabili o condomini, od anche sede di cantieri edili attivi e/o in corso di attivazione, di provvedere, entro il 10 giugno 2020, alla ripulitura di tali aree da stoppie, frasche, cespugli, arbusti e residui di coltivazione, nonché allo sgombero da detriti, immondizie, materiali putrescibili e quant’altro possa essere veicolo di incendio; alla recinzione (ove assente o carente) in corrispondenza dei confini fronteggianti vie, strade e piazze aperte al pubblico passaggio, al fine di evitare immissione di rifiuti;  al taglio di siepi vive, erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale; ad assicurare in tali aree, fino al 10 ottobre 2020 il mantenimento delle condizioni atte ad evitare sia il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, sia l’immissione di rifiuti di qualsiasi tipo.

 

Per leggere il testo della relativa Ordinanza Sindacale N. 17 del 1° Maggio 2020 CLICCARE QUI

 

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