Tutti i certificati di Stato Civile vengono rilasciati in carta libera con esenzione di oneri (marca da bollo / diritti di segreteria.

Dal 1° Gennaio 2012 i certificati sono validi solo nei rapporti tra privati. Lo stabilisce la legge di stabilità del novembre 2011 che attua una completa de-certificazione cioè eliminazione dei certificati nei rapporti tra pubbliche amministrazioni e fra queste e i gestori di pubblici servizi.

AREE TEMATICHE DI ATTIVITA' DEL SERVIZIO

Cittadinanza

Cambiamento nome e cognome

Matrimonio

Nascita

Morte

 

CITTADINANZA

Concessione o riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita o per discendenza (acquisizione della cittadinanza italiana per beneficio di legge).

La domanda va compilata e firmata presso l'Ufficio di Stato Civile (presentarsi con un documento di identità valido).

Diventa cittadino italiano:

a) chi è nato nel territorio della Repubblica Italiana, se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, o se non segue la cittadinanza dei genitori;

b) il cittadino straniero riconosciuto durante la minore età da un cittadino italiano;

c) il cittadino straniero riconosciuto da maggiorenne;

d) il cittadino straniero nato in Italia e residente sin dalla nascita senza interruzioni fino al compimento del 18° anno, che renda dichiarazione di elezione della nostra cittadinanza tra il 18° e 19° anno di età;

e) il cittadino straniero diretto discendente di cittadini italiani che non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana (jure sanguinis);

f) il cittadino discendente di cittadini italiani residenti nei territori dell'ex impero austro-ungarico;

g) il cittadino che ha perso la cittadinanza italiana e intende riacquistarla.

Documentazione richiesta:

certificazione originale del paese d'origine, tradotta e legalizzata in lingua italiana da nostra Ambasciata o da Consolato all'estero;

• Concessione della cittadinanza italiana per matrimonio o per residenza (Decreto Ministeriale o Decreto del Presidente della Repubblica).

La DOMANDA va presentata alla Prefettura di Catania (Le istanze e le dichiarazioni di acquisto, riacquisto, concessione o rinuncia alla cittadinanza italiana sono subordinate al pagamento del contributo di Euro 200,00).

Può presentare la richiesta:

a) il coniuge straniero o apolide di un cittadino italiano quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno 2 anni in Italia, oppure dopo 3 anni se residente all'estero, se al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza italiana non sia intervenuto il divorzio o se non vi sia separazione personale dei coniugi;

b) il cittadino straniero, il cui genitore, o ascendente in linea retta di secondo grado, è cittadino italiano per nascita o è nato nel territorio della Repubblica, e vi risiede legalmente da almeno tre anni;

c) il cittadino straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano, dopo cinque anni di residenza successivi all'adozione;

d) una persona apolide, dopo cinque anni di residenza in Italia;

e) il cittadino dell'Unione Europea, dopo quattro anni di residenza in Italia;

f) il cittadino extracomunitario, dopo dieci anni di residenza in Italia.

Documentazione per i cittadini dell'Unione Europea:

• estratto dell'atto di nascita, completo di tutte le generalità;

• in caso di impossibilità, attestazione rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare del paese di emigrazione, tradotta in lingua italiana ed opportunamente legalizzata, salvo che non sia previsto l'esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall'Italia L'attestazione dovrà indicare le esatte generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita), paternità e maternità.

Documenti per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea:

• estratto di nascita;

• certificati penali del paese d'origine e degli eventuali paesi terzi di residenza, tradotti in lingua italiana ed opportunamente legalizzati, salvo che non sia previsto l'esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

I decreti di concessione della cittadinanza hanno effetto solo se le persone prestano giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana, alla Costituzione e alle Leggi dello Stato, entro sei mesi dalla notifica.

Per prenotare il GIURAMENTO DI FEDELTÀ occorre presentarsi personalmente presso l'Ufficio di Stato Civile.

Documenti necessari per la prenotazione:

• decreto di concessione della cittadinanza;

• documento di identità.

Normativa di riferimento: Legge 13 giugno 1912 n° 555 Circolare K 28 1 della Direzione Generale per l'Amministrazione generale e per gli affari del personale dell'8.4.1991 Legge n. 91 del 5/2/1992, nota come Legge Martelli.

CAMBIAMENTO NOME E COGNOME

Qualsiasi cittadino che intende cambiare o modificare il proprio nome e cognome deve essere autorizzato dal Prefetto.

Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni. L'istanza può essere presentata solo da cittadini italiani.

In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.

NOTA. Art. 36, 1° comma, D.P.R. 3/11/2000, n°396.

Qualora, in sede di registrazione del proprio atto di nascita, avvenuta prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento dello stato civile, sia stato attribuito un nome composto da più elementi, la norma suindicata prevede che il cittadino (se del caso, anche attraverso i propri legali rappresentanti / tutori) possa precisare l'esatta indicazione con la quale devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti e nei certificati da rilasciarsi dagli uffici dello Stato Civile e dell'Anagrafe del Comune.

La relativa istanza va presentata al Comune presso il quale è avvenuta la registrazione di nascita.

MATRIMONIO

Pubblicazioni di matrimonio (procedura necessaria sia per il rito civile che religioso)

Per potere celebrare un matrimonio civile, e religioso avente effetti civili, occorre fare richiesta di pubblicazioni presso il Comune ove una delle due parti è residente. Le pubblicazioni restano affisse per 8 giorni consecutivi on line su apposito archivio. Il matrimonio deve essere celebrato entro 6 mesi (180 gg). (Se è stata concessa dal Tribunale riduzione del termine di pubblicazione o dispensa della stessa, deve essere prodotto il relativo decreto).

Possono farne richiesta

Le cittadine e i cittadini maggiorenni che hanno lo stato libero, cioè non legati da un precedente matrimonio civile o religioso con effetti civili. (Se uno dei due interessati non ha compiuto 18 anni ma ne ha già almeno 16, è necessaria l'autorizzazione del Tribunale dei Minorenni). Oltre allo stato libero è necessario che le persone che decidono di sposarsi non siano legate da vincoli di parentela, di affinità di adozione e affiliazione nei gradi stabiliti dal Codice Civile. I cittadini e le cittadine che avevano già contratto matrimonio ed hanno ottenuto la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.

Modalità

La coppia deve recarsi presso l'ufficio di Stato Civile, per la compilazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione (Per il matrimonio religioso, tale dichiarazione è sostituita dalla richiesta sottoscritta dal parroco / ministro del culto). La documentazione necessaria viene acquisita d'ufficio - i certificati occorrenti per la pubblicazione hanno una validità di 6 mesi. Una volta acquisita, la coppia dovrà recarsi all'ufficio di Stato Civile munita di documento d'identità valido per presentare la formale richiesta di pubblicazioni. L'Atto di pubblicazione è gravato dall'onere della marca da bollo di 14,62 Euro (in numero di due, qualora uno dei richiedenti non risieda a Mascalucia)

Requisiti per i Cittadini stranieri (comunitari e extracomunitari): Dichiarazione di nulla-osta, prevista dall'art. 116 del C.C., rilasciata in Italia dall'autorità diplomatica (consolato o Ambasciata) del proprio paese presente in Italia. Tale nulla osta deve essere legalizzato o presso la Prefettura dove ha sede l'Autorità diplomatica o presso la Prefettura di Catania, sempre che non si tratti di paese esente da legalizzazione; in mancanza del nulla-osta occorre una sentenza del Tribunale Italiano.

Responsabile procedimento Ufficiale di Stato Civile

Matrimonio: regime patrimoniale dei beni

Il matrimonio instaura automaticamente il regime patrimoniale della Comunione dei beni (Comunione Legale). I coniugi possono però scegliere un regime diverso sia al momento della celebrazione del matrimonio sia dopo. Se ci si sposa con rito religioso, la comunicazione va fatta al Parroco. Se ci si sposa con rito civile va resa una dichiarazione verbale all'Ufficiale di Stato Civile al momento della celebrazione del matrimonio. Dopo il matrimonio, per qualsiasi cambiamento del regime patrimoniale la competenza è del notaio, poi il cambiamento viene annotato a margine dell'atto di matrimonio.

Matrimonio civile: celebrazione

La celebrazione del matrimonio civile viene effettuata nella Casa Comunale dall'Ufficiale di Stato Civile.

A Mascalucia i locali destinati a tale utilizzo sono:

Antico Palazzo Municipale (Salone al 1° piano) – via Etnea 123

Auditorium Comunale (Ex-chiesa San Nicolò) - via Etnea 162

• Delegazione Municipale di Massannunziata (Vecchio Palmento annesso alla Biblioteca di Massannunziata) – via Del Bosco 19.

Indicazioni sulle modalità di fruizione del servizio sono fornite dall'Ufficio di Stato Civile all'atto della prenotazione.

NASCITA

Denuncia di nascita

Chi può effettuare la denuncia:

uno dei genitori, se legittimamente coniugati; entrambi se non legittimamente coniugati.

Dove:

• Nel comune di residenza dei genitori

• Nell'ospedale dove è avvenuto il parto

• Nel comune dove è avvenuta la nascita.

Modalità:

La denuncia di nascita è obbligatoria, entro pochi giorni dalla data del parto. Essa, in particolare, va resa: - entro 3 giorni dalla nascita se la denuncia è fatta direttamente in ospedale - entro 10 giorni dalla nascita se la denuncia viene fatta presso il comune di nascita o di residenza (se il 10° giorno è festivo la denuncia può essere effettuata il giorno successivo).

Documentazione:

1) attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto 2) documento di identità del o dei dichiaranti Responsabile del procedimento Ufficiale di Stato Civile

MORTE

Denuncia di morte

È obbligatorio presentare la denuncia di morte entro 24 ore dal decesso.

Modalità:

In genere si occupa di tutto l'Agenzia di onoranze funebri incaricata dai familiari.

Occorrono comunque i seguenti documenti, da consegnare all'ufficiale di Stato Civile:

• Se il decesso è avvenuto nella abitazione, scheda ISTAT compilata dal medico di famiglia.

• Se il decesso è avvenuto in ospedale, in luogo di cura o in struttura per anziani, comunicazione di avvenuto decesso predisposta dalla struttura, oltre alla scheda ISTAT.

Occorre altresì produrre:

• certificato necroscopico a cura del medico legale dell'ASP (la relativa richiesta va sottoscritta dell'ufficiale di Stato Civile);

• in caso si provveda al seppellimento nel cimitero di un diverso comune, occorre altresì munirsi di nulla-osta sanitario al trasporto della salma rilasciato dall'Ufficio Igiene dell'ASP.

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